Privacy sul posto di lavoro

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Leggiamo il volantino di marzo dell'Associazione riguardo al provvedimento del Garante per la Privacy per l'utilizzo della posta elettronica sul posto di lavoro.

PRIVACY e @

Nota al Provvedimento sulla posta elettronica a carattere generale dell’ Autorità Garante per la protezione dei  dati personali. Bollettino n. 81/ del primo marzo 2007.

Con provvedimento avente carattere generale il 5 marzo u.s. il “Garante della Privacy” ha posto in essere delle linee guida per l’utilizzo di internet e della posta elettronica sul posto di lavoro.

In particolare sono stati posti dei limiti al datore di lavoro che, non potrà più controllare la posta elettronica e la navigazione in rete dei propri lavoratori, salvo in casi eccezionali e seguendo determinate procedure regolamentate dal Codice della Privacy.

Nondimeno il Garante ha voluto sancire il dovere, sempre in capo al datore di lavoro, di informare con chiarezza ed in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di internet e della posta elettronica nonché, sulla possibilità che vengano effettuati dei controlli.

Ed invero:” il datore di lavoro può riservarsi il diritto di  controllare l’effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.

Nell’esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene il divieto di installare  apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (art. 4, I comma Legge n.300/1970)

Ne deriva che è fatto divieto al datore di lavoro la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail, così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore.

Quanto appena descritto anche in ottemperanza dello Statuto dei lavoratori.

Il provvedimento del Garante raccomanda, inoltre, l’adozione da parte delle aziende  di un disciplinare interno nel quale siano chiaramente indicate le regole per l’uso di internet e della posta elettronica.

Ad esempio, in ordine alla navigazione sul web,  il datore di lavoro potrà adottare una o più delle seguenti misure opportune:

- individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;

- configurazione di sistemi o l’utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni come l’upload o l’accesso a determinati siti (inseriti in una black-list) e/o il download di file o software.

Viceversa, per la posta elettronica è opportuno che il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta condivisi con più lavoratori (ad esempio,  info@ente.it, ufficiovendite@ente.it ecc…) eventualmente affiancandoli a quelli individuali (ad esempio, m.rossi@ente.it, rossi@società.com ecc.. ).

Infine il Garante ha specificato che i controlli da parte del datore di lavoro dovranno essere graduali e, pertanto, dovrà essere evitata un’interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali del lavoratore.

I controlli appena menzionati saranno leciti solo se saranno rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.

FONDO CRR

– trattative sindacali interrotte –  tutto come prima . Non si prende nulla. Ancora tutti a bocca asciutta.

E del 2% in meno tutti i mesi si continua a non dire nulla?

– il 10 novembre 2007 ore 12 giudice Falato tribunale di viale G. Cesare  prime cause con avv.to Ghera.

5 per mille: un aiuto che non costa nulla

Rammenta il codice fiscale dell’Associazione Tre Giugno 1997 per devolvere con la prossima dichiarazione dei redditi il 5 per mille C.F. 97151830581.

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